Quando fu introdotto, l’art. 416bis del Codice Penale, sembrava potesse essere un valido strumento di contrasto alla criminalità organizzata, nelle varie forme in cui questa si presenta colpendo in maniera (apparentemente) decisa la rete dei c.d. fiancheggiatori. Di tutti quei soggetti che, in un modo o nell’altro, erano “a disposizione” di questa o quella cosca senza appartenervi direttamente.
Colpire professionisti, politici, funzionari pubblici ed ogni altro soggetto la cui attività – privata o professionale – potesse in qualche misura risultare d’ausilio all’attività criminale.
Ne parla, questa mattina, un articolo di Felice Cavallaro sul Corriere della Sera. Da quando l’articolo è stato introdotto ci sono state 7190 indagini e soltanto 542 sentenze definitive.
E per tirare fuori altri numeri l’artcolo parla di 5547 indagati con indagini definite in 2959 archiviazioni e 1992 richieste di rinvio a giudizio. Milleseicentoquarantatré sono i soggetti che hanno un’indagine pendente.
Lo strumento, dice il prof. Giovanni Fiandaca “è più utile all’avvio delle indagini che alla definizione del processo”. “Un comodo strumento investigativo spesso insufficiente a sostenere l’ipotesi accusatoria e reggere fino a sentenza”.
In realtà l’introduzione del 416bis è stata una delle tante illusioni di una politica spesso contigua, complice e connivente alla logica mafiosa.
Non funziona e non funzionerà mai. Se da un lato si introducono norme severe dall’altro si consente che nei processi per mafia si possa accedere agli istituti del “patteggiamento allargato” in appello, del rito abbreviato, e chi più ne ha pù ne metta.
Questo il testo dell’art. 416bis
1. Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.
3. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Inutile dirvi che la formulazione, negli anni, è stata fortemente caratterizzata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha delineato – in varie condotte – i caratteri essenziali della sussistenza del reato.
Non c’è più tempo per rinviare scelte nella direzione di un riassetto di tutto l’apparato giustizia. Certo, senza Mastella!


